Sez. 6, Sentenza n. 39021 del 15/04/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 257098 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Termine a comparire per l'imputato - Mancato rispetto - Nullità relativa - Configurabilità.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione, perché sollevata solo con l'atto di appello e non, invece, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)