Sez. 6, Sentenza n. 34629 del 27/06/2008 Ud. (dep. 04/09/2008) Rv. 240704 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Termine a comparire per l'imputato - Mancato rispetto - Nullità relativa - Conseguenze.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 n. 1 ultima parte cod. proc. pen. in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen.. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)