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Sez. 2, Sentenza n. 2368 del 12/11/1970 (Rv. 348583 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO AI CONDOMINI - PROVA DEL RECAPITO - ONERE DELL'AMMINISTRATORE - DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVA CONOSCENZA - NECESSITA - CONSUETUDINE DEL RECAPITO A MEZZO DELLA PORTIERA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348583-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO AI CONDOMINI - PROVA DEL RECAPITO - ONERE DELL'AMMINISTRATORE - DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVA CONOSCENZA - NECESSITA - CONSUETUDINE DEL RECAPITO A MEZZO DELLA PORTIERA - INSUFFICIENZA.*

Come incombe all'amministratore del condominio l'Onere di convocare le assemblee e di inviare in tempo utile i relativi avvisi, cosi fa carico allo stesso provare che l'invito e stato trasmesso e che il condomino e stato avvertito della convocazione e siccome la legge non stabilisce forme determinate per la convocazione dei condomini, ne consegue l'impossibilita di attribuire una presunzione di conoscenza dagli avvisi diretti ai condomini stessi e la necessita di provare l'effettiva conoscenza dell'avviso da parte dei condomini assenti tale prova non puo essere offerta chiedendo di dimostrare genericamente che era invalsa consuetudine di far recapitare gli avvisi di convocazione tramite la portiera. (V 1865'68 mass 333828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)