Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 11/06/1968 (Rv. 333828 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FORMALITA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - PREVISIONE DEL DOMICILIO NELLO STABILE IN CASO DI IGNORANZA DEL RECAPITO DEI CONDOMINI - PRESUNZIONE CONVENZIONALE DI CONOSCENZA DEGLI AVVISI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FORMALITA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - PREVISIONE DEL DOMICILIO NELLO STABILE IN CASO DI IGNORANZA DEL RECAPITO DEI CONDOMINI - PRESUNZIONE CONVENZIONALE DI CONOSCENZA DEGLI AVVISI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio alle adunanze assembleari costituisce il requisito essenziale per la validita di qualsiasi deliberazione in essa presa, ma la legge non stabilisce per l'esecuzione di tale adempimento forme determinate. Cosicche - qualora il regolamento condominiale, allo scopo di garantire un sollecito svolgimento di tutte le attivita concernenti i comuni interessi, autorizzi l'amministratore a considerare domiciliati a tutti gli effetti nello stabile condominiale i condomini che, pur non risiedendovi, abbiano omesso di far conoscere il loro diverso effettivo domicilio o residenza o quanto meno il loro recapito, il giudice di merito puo ritenere, con apprezzamento insindacabile in Cassazione, che nei confronti dei predetti condomini, irreperibili a causa della loro negligenza, si sia voluto, con la mentovata norma del regolamento, predisporre un valido sistema convenzionale di presunzione di conoscenza degli avvisi a loro diretti. (V. N. 993-67, massima n. 327282 nn). 1375-66, massima n. 322728)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)