Sez. 5, Sentenza n. 965 del 28/02/1997 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207387 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Assoluta - Non imputabile all'agente - Non superabile con normale diligenza - Fattispecie: malattia.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
In materia di restituzione nel termine la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che nel caso della malattia, perché essa possa costituire un caso di forza maggiore, che giustifichi la restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, occorre che sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)