Sez. 6, Sentenza n. 9088 del 10/10/2002 Cc. (dep. 26/02/2003) Rv. 223936 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Erronea informazione della cancelleria sulla data del deposito della sentenza -Impossibilità di conoscere il tempestivo deposito - Sussistenza della forza maggiore - Condizioni.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 cod. proc. pen., l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)