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Sez. 2, Sentenza n. 9356 del 08/06/2012 (Rv. 622762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda principale di "negatoria servitutis" - Eccezione di esistenza di un titolo costitutivo contrattuale della servitù - Proposizione in appello di "actio confessoria" fondata su detto titolo - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Qualora, proposta in via principale un'"actio negatoria servitutis", il convenuto, nel costituirsi, si limiti ad invocare il rigetto dell'avversa domanda, per la supposta esistenza di un titolo costitutivo contrattuale del controverso diritto di servitù, formulando altresì, in via subordinata, distinte domande riconvenzionali di acquisto della servitù a titolo di usucapione o di costituzione coattiva del passaggio, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., deve qualificarsi come domanda nuova, inammissibile nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., l'"actio confessoria servitutis", fondata sul titolo contrattuale, che venga proposta in sede di gravame dal convenuto soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)