Sez. 3, Sentenza n. 2535 del 27/06/1975 (Rv. 376456 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DELEGA AD ALTRO DIFENSORE - PER SINGOLI ATTI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - OMESSA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DELEGA AD ALTRO DIFENSORE - PER SINGOLI ATTI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - OMESSA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA.*
Il procuratore della parte puo farsi rappresentare da un altro procuratore iscritto nell'albo del distretto in cui ha Sede il giudice adito per il compimento di singoli Atti, conferendogli mandato con atto scritto; l'eventuale nullita dell'atto compiuto, qualora il mandato non risulti da documento scritto, e tuttavia sanata a norma dell'art 157 cod proc civ, se non viene eccepita nella prima difesa o istanza successiva. (Conf 916/71, mass n 350824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)