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Sez. 3, Sentenza n. 916 del 30/03/1971 (Rv. 350824 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - DELEGA AD ALTRO DIFENSORE PER SINGOLI ATTI - CONDIZIONI - MANCANZA DI ATTO SCRITTO - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - MANCATA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350824-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - DELEGA AD ALTRO DIFENSORE PER SINGOLI ATTI - CONDIZIONI - MANCANZA DI ATTO SCRITTO - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - MANCATA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA.*

A norma dell'art 9 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, il procuratore della parte puo farsi rappresentare da un altro procuratore, iscritto nell'albo del distretto in cui ha Sede il giudice adito, per il compimento di singoli Atti, conferendogli mandato con atto scritto. L'eventuale nullita dell'atto compiuto, qualora il mandato non risulti da documento scritto, e tuttavia sanata, a norma dell'art 157, comma secondo ed ultima parte, se non viene eccepita nella prima difesa o istanza successiva. (Conf 3864'68, mass n 337324' V 594'69, mass n 338804' 539'69, mass n 338688).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)