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Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 20/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162414 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA GRAVITÀ DEL FATTO, ALLE CONCRETE ESIGENZE PROCESSUALI, ALLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162414-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA GRAVITÀ DEL FATTO, ALLE CONCRETE ESIGENZE PROCESSUALI, ALLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*

È immune dal vizio di motivazione l'ordinanza emessa dalla Corte di assise con la quale è stata respinta l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari, allorché i giudici di merito abbiano fatto espresso riferimento non solo alla obiettiva gravità del fatto ascritto all'imputato, ma anche alle concrete esigenze di ordine processuale e sociale, sottolineando la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)