Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 20/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162414 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA GRAVITÀ DEL FATTO, ALLE CONCRETE ESIGENZE PROCESSUALI, ALLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - RICHIESTA DI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA GRAVITÀ DEL FATTO, ALLE CONCRETE ESIGENZE PROCESSUALI, ALLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
È immune dal vizio di motivazione l'ordinanza emessa dalla Corte di assise con la quale è stata respinta l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari, allorché i giudici di merito abbiano fatto espresso riferimento non solo alla obiettiva gravità del fatto ascritto all'imputato, ma anche alle concrete esigenze di ordine processuale e sociale, sottolineando la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)