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Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 29/06/1984 Cc. (dep. 20/09/1984) Rv. 165610 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - ISTANZA - VALUTAZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165610-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - ISTANZA - VALUTAZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 254 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*

La misura dell'arresto nella propria abitazione, quale correttivo dello status custodiae, può essere disposta anche se l'imputato è detenuto preventivamente per reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura. La relativa istanza va valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 254 cod. pen.. ne consegue che è sufficiente la presenza di uno solo degli elementi previsti nel secondo comma di detto articolo per una decisione negativa, (pericolo di fuga o per l'acquisizione delle prove) mentre occorre l'esclusione della sussistenza di tutti gli elementi ivi previsti per un giudizio positivo, che ben può essere, d'altra parte, fondato su considerazioni di sintesi, e non necessariamente analitiche. (V mass n 163024, sulla prima parte; (V mass n 162414, sulle restanti parti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)