Sez. 2, Sentenza n. 19996 del 26/09/2007 (Rv. 599884 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Deroga alla competenza territoriale per giudizi civili riguardanti magistrati - Sent. Corte Cost. n. 147/2004 - Applicazione solo nei giudizi relativi a restituzioni e risarcimenti da reato - Applicazione analogica a opposizioni ad ordinanza ingiunzione - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 2004 n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, cod. proc. civ., lo spostamento della competenza nei giudizi civili in cui sia parte un magistrato è configurabile solo nelle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato. Pertanto, le opposizioni ad ordinanza ingiunzione, anche se proposte da un magistrato, seguono le ordinarie disposizioni regolative della competenza territoriale, dovendosi escludere, sulla base della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, qualsiasi assimilazione analogica tra tali giudizi e quelli penali o quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)