Sez. 3, Ordinanza n. 19054 del 05/09/2006 (Rv. 593148 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza ex art. 30 bis, primo comma cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 420 del 1998 - Foro per le cause aventi come parti magistrati - Illegittimità costituzionale parziale - Spostamento della competenza - Limiti - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 2004 n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ., lo spostamento della competenza dei giudizi civili in cui sia parte un magistrato è configurabile solo nell'ipotesi di danno causato da reato (fattispecie di lesioni colpose da incidente stradale in cui il magistrato non era il conducente dell'autovettura investitrice)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)