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Sez. L, Sentenza n. 2569 del 03/03/1992 (Rv. 476026 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio | Infrazionabilità - Licenziamento seguito da immediata riassunzione - Presunzione di continuità del rapporto - Limiti - Sopravvenienza della legge n. 297 del 1982 - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476026-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Anzianità di servizio

Nel caso di licenziamento di un lavoratore, seguito, senza soluzione di continuità, dalla sua immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, è insita una presunzione (semplice) di sostanziale, ininterrotta unicità del rapporto, connessa con il principio di infrazionabilità della anzianità di servizio. Detta presunzione opera anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in quanto anche nella nuova disciplina del trattamento di fine rapporto l'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro è rilevante in ragione degli incrementi automatici della retribuzione ad essa collegati) e può essere superata solo con la prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza di un accordo novativo tendente ad imprimere al secondo rapporto contrattuale concreti aspetti di diversità e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente diverse, tali da escludere un qualsiasi intento fraudolento. (Nella specie la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere fittizio del licenziamento collettivo dei dipendenti di un'azienda, seguito dalla immediata riassunzione, escludendo altresì la rilevanza di una transazione intervenuta tra il lavoratore e l'imprenditore ed avente ad oggetto l'erogazione delle spettanze di fine rapporto all'epoca del licenziamento, in quanto priva di qualsiasi effetto sul rapporto di lavoro successivamente proseguito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)