Sez. L, Sentenza n. 2227 del 13/03/1997 (Rv. 502981 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO | Frazionamenti senza novazione del precedente rapporto - Nullità - Distinti rapporti di lavoro tra le stesse parti - Configurabilità - Novazione oggettiva del precedente rapporto - Necessità - Accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza degli estremi della novazione - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Nell'ipotesi di formale interruzione di un rapporto di lavoro subordinato e di sua successiva prosecuzione tra le stesse parti, per il principio inderogabile dell'infrazionabilità dell'anzianità, sono nulli - e perciò irrilevanti ai fini della considerazione unitaria del rapporto - solo quei frazionamenti cui non corrisponda un'effettiva novazione sul piano oggettivo; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi della novazione oggettiva è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ragione della diversa regolamentazione e della notevole discontinuità giuridica e di fatto tra i due rapporti - richiedenti un impegno a tempo pieno il primo e un impegno saltuario il secondo - aveva ritenuto sussistenti gli estremi della novazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)