Sez. L - , Sentenza n. 31459 del 03/11/2021 (Rv. 662687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Casse previdenziali privatizzate - Norma regolamentare - Decadenza dal diritto al rimborso della contribuzione inefficace - Rilevabilità d'ufficio - Art. 2969 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di casse previdenziali privatizzate, la decadenza prevista da una norma regolamentare (nella specie, l'art. 49 del regolamento della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, riguardante il termine per la richiesta di rimborso dei contributi versati e divenuti inefficaci) può essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che la materia contributiva è di rilievo pubblicistico, in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost., con conseguente inapplicabilità dell'art. 2969 c.c., che disciplina la decadenza in relazione ai diritti disponibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)