Sez. L - , Ordinanza n. 2740 del 30/01/2023 (Rv. 666604 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Deducibilità in appello - Rilevabilità d’ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile anche d'ufficio, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.
Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)