Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 25/06/2004 (Rv. 573918 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Poteri ufficiosi del giudice - Limiti - Fattispecie relativa ad accesso per l'individuazione di una banca dati.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi rientra nella discrezionalità del giudice e non può risolversi in una esenzione per la parte dall'onere probatorio a suo carico, atteso che tale facoltà giudiziale ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle allegazioni né miranti a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione della RAI che censurava il provvedimento del giudice di merito con il quale era stata disattesa una sua richiesta di accesso presso l'editore di un quotidiano volta ad individuare una banca dati, contenete informazioni illecitamente trattate, la cui esistenza avrebbe dovuto desumersi dalla pubblicazione di alcuni articoli giornalistici sui alcuni suoi dirigenti e giornalisti, dati ritenuti già noti e accessibili da un provvedimento del garante per la protezione dei dati personali).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)