Sez. L, Sentenza n. 6691 del 06/04/2004 (Rv. 571851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Macchine in movimento - Misure previste dalla normativa antinfortunistica per la pulizia - Contenuto - Osservanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, l'art. 48 del d.p.r. n. 547 del 1955 prescrive l'uso di mezzi idonei ad evitare il pericolo allorquando per particolari esigenze tecniche si debba procedere alla pulizia a mano di organi o elementi in moto delle macchine, mentre l'art. 47 dispone che, in caso di rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine, devono essere adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva; la verifica del rispetto di tali norme, tuttavia, va effettuata non solo con riguardo alla procedura di pulizia adottata, ma anche con riguardo ad eventuali "prassi" di pulizia che risultassero adottate dai lavoratori, nonché passive con riguardo alla possibilità di adozione di misure di protezione. (Nella specie, per l'eliminazione dei residui di lavorazione dagli organi in movimento erano previsti getti alternati di acqua calda o fredda, tuttavia era risultato che talvolta qualche residuo veniva anche tolto dagli operai con le mani, a macchina in moto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 47, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 48, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 21, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)