Sez. 5 - , Sentenza n. 25690 del 14/12/2016 (Rv. 641944 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI | Ammortamento - Spese di campionario - Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI
In tema di imposte sul reddito delle società, un costo può essere capitalzzato in bilancio, in virtù delle indicazioni contabili risultanti dall'OIC 24, ove sia collegato ad "operazioni non ricorrenti", quali quelle strumentali a nuove attività oppure al lancio di nuovi prodotti, da cui derivi "la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici", sicché le spese di campionario non possono essere capitalizzate e, pertanto, non sono soggette al trattamento fiscale di cui all’art. 74 (ora 108), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile “ratione temporis”, trattandosi di operazioni ordinarie, che non sono dirette a promuovere una nuova attività.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 38, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)