Sez. 5, Sentenza n. 16673 del 09/08/2016 (Rv. 640771 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI | "Software" - Disciplina applicabile - Distinzioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il "software" (programma per l'utilizzo degli apparati elettronici) rientra tra le immobilizzazioni immateriali, il cui costo è suscettibile di ammortamento ai sensi dell'art. 68 (ora 103) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la precisazione che ove, in base alla specifica previsione contrattuale o legislativa, non vi siano limitazioni all'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statuto proprietario, si applica il regime di cui comma 1, mentre sono soggette al successivo comma 2 tutte le fattispecie residuali caratterizzate della durata limitata nel tempo dei diritti di utilizzazione attribuiti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2577, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 lett. BI, Legge 04/07/2006 num. 300 art. 223, Legge 04/07/2006 num. 300 art. 248, Legge 24/12/2007 num. 300 art. 1 n. 58, Legge 24/12/2007 num. 300 art. 1 n. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)