Sez. L, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996 (Rv. 500572 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Preventiva autorizzazione dell'utente da parte della unità sanitaria locale al fine del ricorso alle prestazioni professionali specialistiche di medico convenzionato - Posizione giuridica del sanitario - Natura - Diritto soggettivo - Esclusione - Interesse legittimo - Configurabilità - Conseguenze - Lesione derivante dalla mancata autorizzazione - Risarcibilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di prestazioni medico - specialistiche comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio la facoltà dell'utente di ricorrere a gabinetti, ambulatori ed altri presidi convenzionati in alternativa a quelli offerti dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e, correlativamente, la possibilità di beneficiare di tale scelta configurano tanto nella disciplina della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva di detto servizio quanto in quella dell'accordo nazionale del 22 febbraio 1980 (stipulato in attuazione dell'art. 48 della menzionata legge n. 833 e reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980) quanto infine in quella del D.L. 26 novembre 1981, n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12) nella parte in cui ha recepito detto accordo, posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, poiché la scelta delle indicate strutture convenzionate (a differenza della scelta dell'assistenza medico - generica e pediatrica) viene subordinata ad una discrezionale valutazione da parte dell'amministrazione pubblica dell'insufficienza delle proprie strutture a soddisfare le richieste dell'utente, in relazione a funzioni prioritarie e preferenziali che sono assegnate a queste ultime, secondo determinazioni del legislatore ordinario attinenti alla concreta organizzazione del servizio sanitario e non interferenti sul diritto assoluto alla salute fissato dall'art. 32 Cost.. Ne consegue che non è suscettibile di tutela risarcitoria la posizione giuridica del sanitario, titolare di laboratorio convenzionato, il quale lamenti il danno subito in conseguenza dell'illegittimo diniego di autorizzazione all'utente di avvalersi della propria struttura diagnostica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 art. 3 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)