Sez. 1, Sentenza n. 82 del 11/01/1978 (Rv. 389371 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - IN GENERE - ESENZIONE DEL LEGATARIO - DEL CONIUGE SUPERSTITE EX ART 581 COD CIV NEL TESTO ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DEROGA ALLA PREDETTA ESENZIONE EX ART 1010 COD CIV NEI CONFRONTI DEL CONIUGE MEDESIMO QUALE USUFRUTTUARIA - INSUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - IN GENERE - ESENZIONE DEL LEGATARIO - DEL CONIUGE SUPERSTITE EX ART 581 COD CIV NEL TESTO ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DEROGA ALLA PREDETTA ESENZIONE EX ART 1010 COD CIV NEI CONFRONTI DEL CONIUGE MEDESIMO QUALE USUFRUTTUARIA - INSUSSISTENZA.*
Il coniuge superstite, al quale spetti l'usufrutto di una quota dell'eredita, ai sensi dell'art 581 cod civ, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art 189 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, in virtu di questa successione a titolo particolare assume la qualita di legatario, e, pertanto, a norma dell'art 756 cod civ, non puo essere condannato al pagamento di debiti ereditari in favore dei creditori. Detto principio non trova parziale deroga nella disposizione di cui al primo comma dell'art 1010 cod civ, la quale obbliga l'usufruttuario al pagamento delle annualita e degli interessi dei debiti o legati da cui l'eredita sia gravata, in quanto tale Obbligo opera esclusivamente nei rapporti interni fra usufruttuario stesso e successore nel debito ereditario. (V 1464/76, mass n 380191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 756, Cod. Civ. art. 1010, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)