Sez. 1, Sentenza n. 49898 del 14/10/2015 Cc. (dep. 17/12/2015) Rv. 265547 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord.pen. - Presupposti - Eventi familiari - Nozione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale. (Fattispecie di annullamento, con rinvio, di ordinanza di rigetto di richiesta di permesso, formulata in occasione della morte di nipote, "ex fratre", del detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 307 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)