Sez. 1, Sentenza n. 46035 del 21/10/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 261274 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord.pen. - Presupposti - Valutazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n.354, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. (Fattispecie in cui la Corte, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva concesso il permesso di cui all'art. 30, comma secondo, ord.pen., in ragione della necessità del detenuto di recarsi a trovare la madre gravemente ammalata).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 25/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)