Sez. L, Sentenza n. 23157 del 14/11/2016 (Rv. 641586 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Denuncia del datore di lavoro di fatti relativi alla condotta del dipendente - Natura diffamatoria - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
La denuncia da parte del datore di lavoro di fatti che attengono alla condotta del dipendente (ovvero, come nella specie, da parte dell'impresa preponente all'ISVAP di fatti dell'agente, ex art. 7 della l. n. 48 del 1979 "ratione temporis" vigente), non ha natura diffamatoria quando debba escludersi la volontà lesiva mediante false accuse o il travalicamento, doloso o colposo, della soglia di rispetto della verità oggettiva nel riferire ad autorità secondo un obbligo di legge, né vi sia lesione dell'onore e della reputazione del soggetto coinvolto con la loro divulgazione nell'ambiente del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 48 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)