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Sez. L, Sentenza n. 8077 del 07/04/2014 (Rv. 630457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Denuncia penale del dipendente nei confronti degli amministratori dell'ente pubblico datore di lavoro - Giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Risonanza mediatica della denuncia - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

La proposizione, da parte del dipendente, di denuncia penale nei confronti degli amministratori dell'ente pubblico-datore di lavoro per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ma legittimo esercizio di diritti derivanti dagli articoli 21 e 24 Cost., a meno che non si dia prova della sua precipua volontà di danneggiare il datore di lavoro mediante false accuse, ovvero del superamento della soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo, e fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente, nel propalare la notizia in ambito lavorativo, abbia arrecato offesa all'onore ed alla reputazione del datore di lavoro. Anche la risonanza mediatica della legittima denuncia, peraltro, costituisce un elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere addebitabile al dipendente, derivando dallo stesso ruolo pubblico degli incolpati, tranne nei casi in cui essa sia provocata artatamente dalla condotta dello stesso denunciante, o quando il contenuto della notizia sia falsato per effetto del suo intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Costituzione art. 21, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)