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Sez. 3, Sentenza n. 26386 del 29/04/2004 Ud. (dep. 11/06/2004) Rv. 228941 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Giuoco d'azzardo - Videogiochi con fini di lucro e carattere aleatorio del risultato - Esistenza di un'autorizzazione amministrativa - Incidenza sull'elemento psicologico del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228941-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

In tema di esercizio di giochi d'azzardo, il titolare dell'esercizio pubblico, nel quale siano installati videogiochi che abbiano fini di lucro e che contemplino un esito aleatorio per il giocatore, non può addurre a fondamento di una pretesa mancanza dell'elemento psicologico del reato l'esistenza di una, illegittima, autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. giacché chiunque svolga professionalmente una determinata attività (nella specie: gestore di un bar) non può sostenere a propria discolpa di non conoscere le norme penali che regolano quell'attività, soprattutto quando la disciplina in questione è vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)