Sez. 3, Sentenza n. 11893 del 06/02/2004 Cc. (dep. 12/03/2004) Rv. 227569 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 - Videopoker - Divieto - Fondamento.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Il divieto di riproduzione del gioco del poker per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici concerne ogni ipotesi disciplinata dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, di modifica dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, atteso che il presupposto di liceità per ogni tipologia di apparecchio è la prevalenza degli elementi di abilità e di trattenimento sull'aleatorietà, assenti nei videopoker che, a differenza dello stesso gioco effettuato con le carte, non consentono una serie di attività psicologiche quali bluff, rilancio ed altro, e sono caratterizzati dall'alea.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)