Sez. 1, Sentenza n. 26 del 11/01/1984 Cc. (dep. 28/02/1984) Rv. 162819 - 01
GIUDICE PENALE - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COMPOSIZIONE - RIESAME - GIUDICE ISTRUTTORE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COMPOSIZIONE - RIESAME - GIUDICE ISTRUTTORE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Dall'attuale normativa sul cosiddetto tribunale della libertà non si rileva alcuna norma che possa fare ritenere illegittima la composizione del collegio del quale faccia parte lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo di cui si chiede il riesame. Infatti, con il nuovo istituto, il legislatore ha inteso solo sottoporre al controllo collegiale, più pronto ed incisivo, tutti i provvedimenti che riguardano la libertà personale. Siffatto controllo collegiale è egualmente soddisfatto anche se uno dei componenti del collegio è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. (V mass n 158982, sulla prima parte; (V mass n 158718; (V mass n 155950, sulla ultima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)