Sez. 1, Sentenza n. 77 del 18/01/1983 Cc. (dep. 16/05/1983) Rv. 158982 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATO E ORDINI - LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 532 - FINALITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATO E ORDINI - LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 532 - FINALITÀ.*
Le finalità della legge 12 agosto 1982 n. 532 non sono quelle di garantire la legalità formale dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma di offrire all'interessato un mezzo di controllo immediato della giustizia sostanziale di essi, condizionandone risolutivamente l'efficacia al reale intervento di siffatto controllo in tempi brevissimi e riservando al relativo provvedimento il riesame di legittimità, prima ammesso come unico rimedio contro di essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 6 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)