Sez. 2, Sentenza n. 7879 del 16/07/1991 (Rv. 473161 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni | Società assicuratrice - Transazione della lite sul danno - Corresponsione degli onorari al procuratore della controparte - Ritenuta d'acconto - Assoggettabilità - Comunicazione alla società del numero di codice fiscale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni
Allorquando una società assicuratrice in sede di transazione della lite sul danno abbia concordato di corrispondere gli onorari al procuratore della controparte, quest'ultimo è tenuto, a norma dell' art. 6 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, a fornire l'indicazione del numero del proprio codice fiscale, affinché dalla detta società si possa operare la ritenuta d'acconto, prescritta dall'art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per i pagamenti di compensi per prestazioni d'opera professionale (anche in favore di un terzo), con la conseguenza che, in caso di indebita omissione da parte del professionista, è legittimo da parte della società di corrispondere le somme concordate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 02/11/1976 num. 784 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)