Sez. 2, Sentenza n. 9019 del 26/08/1993 (Rv. 483566 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - In genere - Professionisti (ordini professionali) | Professioni tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi - Determinazione esclusiva della legge - Deduzione di altre prestazioni professionali o intellettuali come oggetto di rapporto di lavoro autonomo - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - In genere - Professionisti (ordini professionali)
Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma primo cod. civ.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)