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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018 (Rv. 650782 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Prestazione che non richiede iscrizione in appositi albi o elenchi - Soggetto tenuto al compimento dell'attività professionale - Società di capitali - Qualificazione del contratto come appalto di servizi o lavoro autonomo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650782-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicchè il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)