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Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015 (Rv. 635628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE | Decisione esclusiva su questione preliminare di merito - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE

Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360, terzo comma, n. 3), cod. proc. civ., come sostituito, a far data dal 2 marzo 2006, dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è inammissibile il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di merito, senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 361, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)