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Sez. 3, Ordinanza n. 14831 del 27/06/2007 (Rv. 597888 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Pronuncia non definitiva sulla competenza - Regolamento di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione solo insieme alla sentenza definitiva - Necessità - Principio enunciato dalla S.C. in ordine ad impugnazione di ordinanza/sentenza del giudice di pace del 20 febbraio 2004.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597888-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore non superiore a millecento euro, non solo non è impugnabile con istanza di regolamento di competenza, per essere tale impugnazione preclusa dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., ma non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all'impugnazione della sentenza definitiva. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento a fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione della nuova disciplina, concernente l'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)