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Sez. 1, Ordinanza n. 2122 del 30/10/1978 Cc. (dep. 28/12/1978) Rv. 140670 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITA DEL PROCEDIMENTO PENALE RISPETTO A QUELLO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140670-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITA DEL PROCEDIMENTO PENALE RISPETTO A QUELLO DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione i precedenti giudiziari sono valutati come elementi sintomatici della pericolosita, talche la loro giuridica Rilevanza non e esclusa neppure dall'assoluzione per insufficienza di prove. Ne consegue che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita fra il procedimento di prevenzione e quello penale, tale da rendere obbligatoria o anche solo facoltativa la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)