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Sez. L, Sentenza n. 4490 del 13/04/1992 (Rv. 476756 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere | Decorrenza - Disciplina ex art. 6 legge n. 155 del 1981 - Carattere innovativo - Irretroattività - Presentazione della domanda amministrativa in epoca anteriore all'entrata in vigore di detta legge - Applicabilità della previgente disciplina - Perdurante pendenza della procedura di liquidazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476756-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere

La norma dell'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che fissa al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile la decorrenza della pensione di vecchiaia, ha carattere innovativo rispetto alla disciplina precedente dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, che stabiliva la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma non ha efficacia retroattiva e non può trovare quindi applicazione per le ipotesi in cui detta presentazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge medesima, essendo irrilevante il fatto che a tale data sia ancora in corso la procedura di liquidazione della pensione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)