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Sez. L, Sentenza n. 3928 del 17/04/1998 (Rv. 514583 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Decorrenza - Art. 6 legge n. 155 del 198 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della pensione dal compimento dell'età pensionabile - Inapplicabilità in caso di perfezionamento dei relativi requisiti prima dell'entrata in vigore dello "ius superveniens" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514583-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

La norma dell'art. 6, comma primo, della legge 23 aprile 1981 n. 155 - che fissa la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile, oppure, se posteriore, a quello in cui vengono raggiunti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva - è priva di efficacia retroattiva, in mancanza di indicazioni in tal senso desumibili dalla lettera o dalla "ratio legis". Ne deriva l'inapplicabilità della nuova disciplina nei casi di compimento dell'età pensionabile in data anteriore a quella della sua entrata in vigore. (Nella specie l'età pensionabile era stata compiuta nel 1977 e la domanda di pensione era stata presentata nel 1986; la S.C. ha confermato, rettificandone la motivazione, la sentenza impugnata, di rigetto della domanda dell'assicurata, tendente all'anticipazione della decorrenza della pensione, riconosciuta dall'INPS con riferimento alla data della domanda).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)