Sez. 3, Sentenza n. 8547 del 17/05/1985 Ud. (dep. 03/10/1985) Rv. 170559 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - ESTENSIONE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI - ESCLUSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - ESTENSIONE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI - ESCLUSIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per gli scarichi in pubbliche fognature, che provengano da insediamenti civili, deve essere esclusa la necessità di qualsiasi autorizzazione, come risulta dal tenore del primo comma dell'art. 14 legge 10 maggio 1976, n. 319, il quale dispone che "gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura". (Conf mass n 163975).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)