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Sez. L, Sentenza n. 809 del 09/02/1989 (Rv. 461829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PER DETTA ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - PER I DIRITTI CONSEGUENZIALI - APPLICABILITÀ - DATAZIONE DELLO INIZIO DEL RAPPORTO DALL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO CON ESCLUSIONE DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO - DIRITTO ALLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ IN COSTANZA DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - DIRITTO AL COMPUTO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ AGLI EFFETTI DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PER DETTA ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - PER I DIRITTI CONSEGUENZIALI - APPLICABILITÀ - DATAZIONE DELLO INIZIO DEL RAPPORTO DALL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO CON ESCLUSIONE DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO - DIRITTO ALLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ IN COSTANZA DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - DIRITTO AL COMPUTO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ AGLI EFFETTI DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

L'anzianità di servizio nel rapporto di lavoro subordinato non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di prescrizione decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (quale quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione dell'azienda) e patrimoniale quale quello alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, o agli scatti di anzianità oppure all'indennità di fine rapporto, restando soltanto tali diritti suscettibili di prescrizione ove non azionati nei rispettivi termini previsti dalla legge. Consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia datato l'inizio del rapporto di lavoro al momento dell'inquadramento definitivo del lavoratore, senza tener conto del periodo di avventiziato, sono suscettibili di prescrizione, per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto di lavoro, soltanto il diritto alle differenze retributive e quello agli scatti di anzianità, ma non anche il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti dell'indennità di fine rapporto, atteso che la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità comincia a decorrere dal giorno - coincidente con quello della cessazione del rapporto di lavoro - in cui il diritto stesso diviene esigibile. (Conf 5677/88, mass n 460212; (Conf 4812/86, mass n 447512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)