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Sez. L, Sentenza n. 1205 del 19/02/1990 (Rv. 465394 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RETRODATAZIONE DELL'INIZIO DEL RAPPORTO - RIFERIMENTO A PERIODO ANTERIORE RISPETTO AL TERMINE DECENNALE DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465394-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RETRODATAZIONE DELL'INIZIO DEL RAPPORTO - RIFERIMENTO A PERIODO ANTERIORE RISPETTO AL TERMINE DECENNALE DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'accertamento degli elementi di fatto, quale l'inizio del rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcun decorso di termine prescrizionale e quindi non è precluso ove non siano prescritti i diritti che da tale accertamento derivano. Pertanto il lavoratore ancora in servizio può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto anche se l'iniziale periodo disconosciuto dal datore di lavoro si collochi temporalmente oltre il termine di dieci anni di prescrizione ordinaria, giacché questa colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nella anzianità. (V 809/89, mass n 461829; (V 4812/86, mass n 447512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)