Sez. 4, Sentenza n. 7364 del 14/01/2014 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259320 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Relazione meramente riepilogativa di risultati di indagini compiute nel corso delle indagini preliminari - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
La sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il provvedimento di archiviazione in assenza del decreto che ne autorizza la riapertura, non opera quando l'atto intempestivo consista in una relazione di P.G. che si limiti a rielaborare precedenti atti investigativi, legittimamente effettuati nel corso delle indagini preliminari, il cui contenuto risulti di per sé idoneo a fondare la decisione. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato, con riferimento a una relazione redatta dall'ASL che riepilogava gli elementi precedentemente acquisiti in ordine alla responsabilità dell'imputato per un addebito di lesioni con violazione delle norme antinfortunistiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)