Sez. U, Sentenza n. 33885 del 24/06/2010 Ud. (dep. 20/09/2010) Rv. 247834 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Inutilizzabilità atti indagine - Improcedibilità dell'azione - Archiviazione codice di rito del 1930 - Effetto preclusivo - Assenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)