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Sez. 1, Sentenza n. 2284 del 16/04/1981 (Rv. 413019 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413019-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilita deve intendersi soggetto - salvo per quanto riguarda il termine, ridotto a trenta giorni - alle norme ordinarie e, quindi, anche a quella che ne impone, a pena di inammissibilita, la notificazione, prima del deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione, alle parti contro le quali deve essere proposto (curatore del minore e pubblico ministero). (Conf 2433/79, mass n 398743; (Conf 435/79, mass n 396556; (Conf 650/73, mass n 362751; (Conf 12/72, mas n 355663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)