Sez. 1, Sentenza n. 4640 del 22/05/1987 (Rv. 453310 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IMPUGNATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA - PARTI CONTROINTERESSATE - NOZIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IMPUGNATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA - PARTI CONTROINTERESSATE - NOZIONE.*
Il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa in grado di appello in materia di adottabilità è soggetto - salvo per quanto riguarda il termine, ridotto a trenta giorni dall'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 - alle ordinarie regole procedurali e, quindi, anche a quella che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso, prima del deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 330 e 369 cod. proc. civ., sia notificato alle parti controinteressate, ossia, nella specie, al curatore speciale del minore e al pubblico ministero, senza che sia dato di provvedere all'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. ove il ricorso non sia stato notificato validamente ad almeno uno di tali controinteressati. (V 5534/84, mass n 437199; (V 226/82, mass n 417912; (V 2284/81, mass n 413019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)