Sez. 5, Sentenza n. 7193 del 04/03/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136089 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ESTINZIONE DEL REATO DICHIARATA IN SEDE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - PROSCIOGLIMENTO EX ART 152 COMMA SECONDO COD PROC PEN - PRESUPPOSTI - ANNULLAMENTO CON RINVIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - ESTINZIONE DEL REATO DICHIARATA IN SEDE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - PROSCIOGLIMENTO EX ART 152 COMMA SECONDO COD PROC PEN - PRESUPPOSTI - ANNULLAMENTO CON RINVIO - ESCLUSIONE.*
La sentenza del giudice di merito che applichi una causa estintiva del reato, escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art 152 cod proc pen, non puo essere sindacata in Sede di legittimita sotto il profilo del difetto di motivazione. Cio perche se fosse accolta la censura, ne deriverebbe la necessita di un annullamento con rinvio il quale e incompatibile con il sistema adottato dal legislatore, secondo cui non puo ritardarsi l'applicazione della causa estintiva del reato e si ha l'Obbligo della immediata declaratoria di essa, a meno che non risulti evidente la prova della insussistenza del fatto o della innocenza dell'imputato ovvero non manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. Pertanto in caso di ricorso contro una sentenza del giudice di merito che abbia applicato una causa estintiva del reato, la Corte di Cassazione puo solo esaminare se ricorra una delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art 152 cod proc pen, attraverso l'esclusivo controllo della motivazione della sentenza impugnata, cioe valutando gli stessi elementi di fatto esaminati dai giudici di merito, per annullare senza rinvio la sentenza impugnata e pronunciare l'assoluzione dell'imputato con formula piena in caso affermativo. (in applicazione del principio di cui sopra, la Cassazione ha affermato che non era consentito nel caso di specie l'esame delle censure formulate dal ricorrente, in quanto esse postulavano la valutazione di risultanze probatorie delle quali il tribunale non aveva tenuto conto nel motivare l'impossibilita di assolvere lo imputato con formula piena).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)