Sez. 6, Sentenza n. 1168 del 20/11/1997 Ud. (dep. 29/01/1998) Rv. 211126 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza dedotta nella udienza preliminare - Successiva instaurazione del giudizio abbreviato - Onere della parte di riproporre l'eccezione "in limine" al giudizio abbreviato - Insussistenza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
In tema di incompetenza per territorio, ove la parte abbia tempestivamente eccepito la incompetenza in sede di udienza preliminare, respinta dal giudice, essa non ha l'onere di riproporre tale eccezione "in limine" al giudizio abbreviato successivamente instauratosi. Da un lato, infatti, la scelta del rito abbreviato non implica di per sè l'accettazione della competenza territoriale; dall'altro, la previsione dell'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., per cui l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare deve essere riproposta a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., si riferisce solo all'ipotesi in cui alla udienza preliminare segua il dibattimento e non anche il giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)