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Sez. 5, Sentenza n. 108 del 25/01/1996 Ud. (dep. 05/03/1996) Rv. 204472 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Procedimento - In genere | Competenza per materia - Ipotesi "per eccesso" - Art. 23, secondo comma cod. proc. pen. - Rilievo o eccezione di incompetenza - Termine di cui all'art. 491, primo comma cod. proc. pen. - Applicabilità della disciplina al rito abbreviato - Eccezione delle parti - Esclusione - Ragioni - Rinvio dell'art. 441 al 420, secondo comma cod. proc. pen. - Rinuncia delle parti al dibattimento ed alle questioni inerenti la competenza del giudice investito - Fattispecie: reati ex art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 582 - 585 cod. pen. - Giudizio abbreviato svolto dal G.I.P. presso il tribunale.
Stato
decisa il 1996-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204472-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Procedimento - In genere

La competenza per materia, nell'ipotesi cosiddetta per eccesso, è regolata dall'art. 23, secondo comma cod. proc. pen., per il quale se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, primo comma cod. proc. pen., ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Nel procedimento relativo al giudizio abbreviato, peraltro, l'art. 441 cod. proc. pen., che ne disciplina lo svolgimento, richiama, in quanto applicabili, solo le disposizioni previste per l'udienza preliminare, nella quale la fase preliminare attiene solo "agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti" (art. 420, secondo comma cod. proc. pen.). Pertanto, nessuna norma faculta le parti stesse a sollevare la suddetta questione di competenza per materia, dopo che abbiano concordemente richiesto il giudizio abbreviato. Quest'ultimo, infatti, si sostanzia nella rinuncia al dibattimento e, "a fortiori", alle questioni attinenti la competenza del giudice investito (della trattazione di reati appartenenti alla cognizione di un giudice di competenza inferiore). (Fattispecie nella quale il G.I.P. presso il tribunale aveva pronunciato, in sede di rito abbreviato, sui reati di cui agli art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 582, 585 cod. pen., di competenza pretorile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)