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Sez. 1, Sentenza n. 5605 del 14/12/1989 (Rv. 464589 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITO DELL'ARTIGIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464589-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITO DELL'ARTIGIANO - ESCLUSIONE.*

Il reddito dell'artigiano, produttore di beni, si sottrae all'ILOR, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (nel testo fissato dalla sent. Della Corte costituzionale n. 42 del 1980, nonché interpretato alla luce dei principi indicati dalla medesima Corte con la sent. N. 87 del 1986), alla condizione che sia il frutto di attività non organizzata in Forma d'impresa, con il prevalente apporto di lavoro autonomo (condizione che spetta al contribuente dimostrare, ove agisca per la ripetizione di somme versate in Sede di autotassazione). (V 3477/87, mass n 452473).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)